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STATUTO
Albaria
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1. E' costituita una Associazione denominata "ALBARIA". Essa
ha sede in MONDELLO - PALERMO Viale Regina Elena 89/a. Il domicilio è
fissato presso la sede prescelta dal Consiglio Direttivo in carica.
Art.2. I colori dell'Albaria sono il rosso, l'azzurro Italia, verde,
giallo, lilla, bianco. Il guidone sociale è formato dalla scritta albaria
preceduta da una veletta colorata stilizzata. Il significato della parola
"Albaria": è un'antica espressione dialettale della Sicilia
occidentale che descrive il nascere del sole in un sereno scenario
marinaro dove la tranquillità del luogo è raffigurata dal riflettersi
delle cose sul mare.
Art.3. L'Albaria è una associazione sportiva con fini di pubblica utilità.
L'Albaria non ha finalità di lucro.
Art.4. L'Albaria ha per scopo: la divulgazione degli sports con forte
caratterizzazione ecologica, e con particolare riguardo alle attività
marinare; la elevazione morale della gente in generale e dei giovani in
particolare senza alcun indirizzo politico e religioso; di favorire e
promuovere le attività, dirette a procurare benefici anche a soggetti
svantaggiati in termini fisici, economi, sociali, e familiari.
L'Albaria si prefigge di promuove, attraverso una reale sensibilità ed
impegno nel sociale, lo sviluppo di una coscienza sportiva agonistica ed
amatoriale.
Art.5. L'Albaria si propone di organizzare attività indirizzate alla
sensibilizzazione, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente e
di incoraggiare le attività finalizzate alla valorizzazione e promozione
dell'immagine e delle risorse dei luoghi, con particolare attenzione a
Mondello ed alla Sicilia.
Art.6. L'Albaria per i propri fini può istituire distretti o sezioni
secondarie o scuole specializzate di ogni tipo e specie o corsi
professionali anche in altri comuni dello Stato o all'estero.
Art.7. L'Albaria si propone di favorire ed orga-nizzare la partecipazione
sportiva dei propri soci, iscritti o tesserati a gare e manifestazioni in
genere in campo regionale, nazionale, ed internazionale, incentivando la
pratica sportiva anche per persone della terza età.
Art.8. L'Albaria si propone di diffondere la pro-pria attività attraverso
la pubblicazione di riviste, libri, giornali, notiziari, filmati e
qualsiasi altro mezzo sia ritenuto idoneo per questi fini; compiere ed
incoraggiare studi e pubblicazioni, raccogliere dati e notizie, anche in
campo internazionale per promuovere e favorire scambi di informazioni di
interesse comune con enti e associazioni similari in Italia e all'estero,
svolgere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento
dei fini dell'Albaria.
L'Albaria può realizzare e gestire tutti quei servizi necessari per lo
svolgimento delle attività sportive (agonistiche e didattiche) e di svago
dei propri Soci, iscritti o tesserati ad altre Associazione, Società o
Enti aventi analoghe finalità.
Quanto sopra enunciato non è limitativo in quanto lo scopo sociale è da
ritenersi esteso a qualsiasi attività finalizzata all'impiego sportivo,
ricreativo e sociale nonchè per fini di pubblica utilità. Sono ammesse
altre attività artistiche, musicali, culturali, turistiche.
Art.9. Per il raggiungimento dei fini l'Associazione intende affiliarsi
alle Federazioni o Enti di promozione nazionali fra le quali quelle che
operano sotto l'egida del CONI osservandone gli statuti ed i regolamenti.
Art.10. Il fondo sociale è costituito da:
- quote di iscrizione e di associazione dei Soci;
- quote di partecipazione dei Soci alle attività istituzionali;
- eventuali elargizioni in favore dell'Associazione;
- eventuali contributi da enti pubblici;
- proventi da manifestazioni sportive;
- quote d'iscrizione ai corsi e centri di avviamento allo sport;
- proventi ordinari e straordinari di qualsiasi natura;
- tutto ciò che l'associazione possa a qualsiasi titolo possedere o
acquistare finalizzato al raggiungimento degli scopi sociali.
Art.11. L'Associazione può acquistare e vendere beni e, più in generale,
ha la più ampia capacità di operare in proprio o in collaborazione con
altri Enti ed Associazioni per il raggiungimento dei fini sociali.
L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi, potrà compiere ogni
operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria.
TITOLO II
I SOCI
Art.12. I Soci si distinguono in:
1. FONDATORI - ORDINARI - BENEMERITI
Art.13. I Soci Fondatori sono coloro che intervengono nell'atto
costitutivo o sono stati in seguito ammessi per cooptazione sino al 1998.
Art.14. Sono Soci Ordinari coloro che chiedono di aderire all'Associazione
presentando apposita domanda al Consiglio Direttivo che delibererà
insindacabilmente sulla loro ammissione.
Art.15. La Giunta Direttiva ha la facoltà di proporre all'Assemblea
Generale la nomina a Benemeriti di quei Soci Fondatori o Ordinari che si
siano distinti per attività a livello internazionale o meritevoli per la
loro particolare collaborazione con l'associazione.
Art.16 I Soci devono:
a) attenersi a tutti gli obblighi previsti da questo Statuto;
b) rispettare gli obblighi derivanti dalle deci-sioni della Assemblea
Generale e della Giunta Direttiva;
c) comunicare alla Segreteria i dati richiesti all'atto dell'iscrizione;
d) collaborare, secondo le proprie possibilità, per il buon funzionamento
dell'Associazione;
e) partecipare, per quanto possibile, con assiduità alle attività
organizzate dalla Associazione;
f) pagare le quote associative entro le scadenze previste dal regolamento;
Art.17 - Decadenza
La qualifica di Socio si perde per decesso, per dimissioni, per morosità,
per indegnità, per immoralità, per indisciplina o per decisione motivata
della Giunta Direttiva.
Il Socio potrà ricorrere contro tale decisione davanti alla Assemblea dei
Soci. In attesa della decisione di quest'ultima i diritti del Socio
saranno sospesi.
Art.18. Le dimissioni di qualsiasi categoria di Socio, devono essere
comunicate dagli interes-sati con lettera raccomandata spedita almeno due
mesi prima dell'inizio del nuovo esercizio. I Soci decaduti sono tenuti al
pagamento delle quote relative all'intero anno nel quale hanno presentato
le dimissioni.
Art.19 Tutti i Soci, ad esclusione dei minori, hanno diritto di voto.
Tutti i Soci hanno inoltre pari diritti nella partecipazione alla vita
dell'Associazione, purchè nel rispetto dello statuto e dei regolamenti.
Ogni Socio può esprimere un voto; per operare tale facoltà deve essere
in regola con i pagamenti delle quote sociali e non avere subito una
sanzione disciplinare definitiva in corso di esecuzione.
TITOLO III
ORGANI: L'ASSEBLEA DEI SOCI
Art.20. Organi dell'Albaria sono:
1. l'Assemblea dei Soci - 2. il Consiglio Direttivo
L'Assemblea dei Soci é convocata al-meno una volta l'anno per
l'approvazione dei bilanci ed in qualsiasi caso il Consiglio Direttivo lo
ritenga opportuno.
In caso di Assemblea elettiva o di ap-provazione dei bilanci, i soci
devono essere convocati almeno quindici giorni prima della seduta.
L'assemblea deve essere convocata entro i tre mesi successivi alla
scadenza degli incarichi elettivi.
Art.21. All'Assemblea dei Soci spetta:
1. Determinare l'indirizzo generale dell'associazione e deliberare sulle
questioni relative;
2. Nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
3. Deliberare sul bilancio presentato dal Consiglio Direttivo;
4. Deliberare sull'esclusione dei soci;
5. Deliberare sulle modifiche del presente statuto;
6. Deliberare su tutte le materie che non sono di competenza del Consiglio
Direttivo o che da questo sono ad essa sottoposte.
Art.22) La convocazione dell'assemblea avviene con lettera inviata al
domicilio dei Soci o affissa nei locali dell'associazione e deve contenere
l'ordine del giorno.
Art.23) Le deliberazioni dell'Assemblea saranno valide se saranno presenti
la metà più uno dei soci in prima convocazione o comunque qualsiasi sia
la presenza dei soci in seconda convocazione; esse saranno inoltre valide
se avranno ottenuto la maggioranza dei voti dei soci presenti;
Art.24) I soci sono convocati in Assemblea Straordinaria dal Consiglio
Direttivo per deliberare sulle modifiche dello Statuto e per deliberare
al-tresì, a scrutinio segreto, sulla nomina e sui poteri del o dei
liquidatori.
L'Assemblea Straordinaria è convocata altresì se ne venga fatta
richiesta da almeno due quinti dei soci aventi diritto di voto; nella
richiesta dovrà essere indicato l'ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, formulerà l'ordine del
giorno e convocherà l'Assemblea Straordinaria che dovrà essere tenuta
entro i trenta giorni successivi con le modalità di cui all'art.22.
TITOLO IV
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.25) L'Associazione é retta da un Consiglio Direttivo composto da tre
a cinque membri, rieleggibili, scelti fra i Soci. Il numero dei componenti
sarà fissato dall'Assemblea all'atto della nomina.
Il Consiglio dura in carica quattro anni, possibilmente coincidenti con
l'anno olimpico.
I componenti del Consiglio eleggeranno, nel loro seno ed a scrutinio
segreto, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario ed
eventualmente il Tesoriere.
Il Consiglio viene convocato dal Presidente o dal Vice presidente ogni
qual volta sarà ritenuto opportuno dagli stessi o sarà richiesto per
iscritto almeno dalla metà più uno dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo ha i più grandi poteri per l'amministrazione
ordinaria e straordinaria dell'associazione.
Il Consiglio potrà incaricare singoli soci o commissioni di soci di
curare singoli affari o singole branche di attività.
Il Consiglio procederà inoltre alla stesura di un regolamento per il
funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per
tutti gli associati.
Art.26. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione o altro motivo
di cessazione dell'incarico di un numero di consiglieri non superiore alla
maggioranza, l'integrazione avviene con la cooptazione del primo dei non
eletti .
Nel caso la cooptazione non sia possibile, si procede tramite scelta del
Consiglio Direttivo.
Art.27. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni o impedimento definiìtivo,
anche non contemporanei, della maggioranza dei suoi componenti nell'arco
del quadriennio, anche se integrato a norma dell'art.26.
Art.28. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in sua
assenza dal Vice presidente; in assenza di entrambi dal più anziano in età
dei presenti.
Per la validità della deliberazioni occorre la presenza della maggioranza
dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei
presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il
relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art.29. La legale rappresentanza dell'Associazione é devoluta al
Presidente ed in sua assenza al Vice presidente. Il Consiglio Direttivo
potrà autorizzare il Presidente con firma libera a riscuotere qualsiasi
somma a qualsiasi titolo dovuta alla associazione e a compiere qualsiasi
operazione bancaria o finanziaria.
Art.30. Il Presidente decade: per dimissioni, impedimento definitivo o per
qualsiasi altro motivo di cessazione della carica o per l'assunzione di
incarichi presidenziali di altre associazioni o enti aventi analoghe
finalità dell'Albaria.
Nel caso di decadenza, Il Consiglio direttivo resta in carica per
l'ordinaria amministrazione ed è presieduto dal Vice presidente o, in sua
assenza od impedimento, dal consigliere più anziano di età, sino
all'espletamento delle procedure di integrazione del numero dei componenti
e successiva elezione del Presidente.
TITOLO V
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art.31. Il Collegio dei Probiviri, può essere eletto dal Consiglio
Direttivo è composto da tre componenti che nominano tra loro il
Presidente e da due supplenti. In caso di dimissioni, decadenza, non
accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico, gli
effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto
il maggior numero di voti.
Il Collegio dei Probiviri decide, su parere consultivo del Consiglio
Direttivo, i procedimenti disciplinari a carico dei Soci, adottando in
relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni:
a) ammonizione;
b) deplorazione;
c) sospensione fino ad un massimo di dodici mesi;
d) radiazione.
Avverso i provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso al
Consiglio Direttivo da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione.
Il Consiglio dovrà riunirsi entro trenta giorni dal deposito del reclamo.
Il Consiglio Direttivo decide a scruti-nio segreto. Le decisioni del
Consiglio non possono essere impugnate avanti l'Autorità Giudiziaria.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art.32. Tutte le cariche sociali elettive sono onorarie.
I candidati alle cariche sociali devono presentare le loro candidature
entro il termine di dieci giorni liberi dalla data di prima convocazione.
Non possono candidarsi i soci non in regola con i pagamenti, quelli che
hanno subito una sanzione definitiva in corso di esecuzione nonché i
componenti la Commissione verifica poteri e la Commissione scrutinio.
L'elenco dei candidati è predisposto dal Consiglio Direttivo.
Art.33. I provvedimenti adottati dagli organi della Associazione hanno
piena e definitiva efficacia nei confronti dei Soci.
Qualsiasi controversia che insorga tra l'Associazione ed i Soci o tra i
soci stessi, correlata alla attività sociale, deve essere sottoposta alla
Associazione.
L'inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare.
TITOLO VII
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art.34. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato
dall'Assemblea Straordinaria con le modalità di cui all'art.24.
L'assemblea nominerà uno o più liquidatori.
Il patrimonio netto eventualmente residuo, verrà destinato ad altre
Associazione, Società o Enti aventi analoghe finalità o a scopi di
beneficenza.
Art.35. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni
anno. Alla fine di ogni anno sarà redatto un bilancio consuntivo ed uno
preventivo per l'anno successivo, che dovranno essere approvati dalla
Assemblea Ordinaria dei Soci.
Art.36. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si osservano le
disposizioni del codice civile.
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