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di David Castagnetta

L'ora legale


Come i nostri lettori avranno notato abbiamo avuto il piacere di approfondire la collaborazione con Sport Azienda, periodico che avevamo già indicato come ottima guida non solo per gli operatori del settore degli enti sportivi ma anche per i professionisti (avvocati e commercialisti). La novità consiste proprio nell’avere allegato al nostro giornale l’ultimo numero di Sport Azienda. Scopo dell’iniziativa è divulgare un periodico che, non ci stanchiamo di ripeterlo, reputiamo di grande aiuto nella gestione di un’attività sportiva in forma societaria od associativa.
Anche stavolta sottolineiamo alcuni tra gli argomenti più interessanti trattati da Sport Azienda.
I l numero allegato si sofferma sul miglioramento di alcuni aspetti fiscali, in considerazione di recenti interventi governativi e legislativi.
Mi riferisco, in particolare, all’emanazione del D. Lgs. del 10 aprile 1998 n. 137, in materia di calcolo della base imponibile utilizzabile ai fini dell’applicazione dell’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive).
Il regime adottato nel 1997 prevedeva che tale base imponibile fosse calcolata con metodi differenti a seconda che ci si riferisse ad attività commerciali o non commerciali. Mentre nessun problema sorgeva per il computo delle attività non commerciali, per i proventi da attività commerciali di enti non commerciali, il legislatore stabiliva invece che si procedesse al calcolo secondo le stesse disposizioni previste per le società e le imprese commerciali. Tale meccanismo appariva criticabile, infatti: ‘il legislatore non aveva tenuto in alcun conto il fatto che la maggioranza delle associazioni sportive dilettantistiche adottava, per la determinazione del reddito imponibile (ai fini Irpeg ed Ilor), il criterio forfettario’…ne conseguiva che il nuovo criterio poteva risultare svantaggioso annullando le ‘agevolazioni concesse con la legge del 1991’.
Le associazioni in discussione si sarebbero infatti non solo trovate a dovere determinare la base imponibile ai fini IRAP non su base forfettaria, perdendo i vantaggi in termini semplificativi di cui alla l. 398/91, ma avrebbero anche rischiato un ingiustificato aggravio d’imposta. Le associazioni sportive avrebbero così dovuto determinare la base imponibile dell’IRPEG in un modo e quella dell’IRAP in un altro: un sistema dunque, tutt’altro che semplice.
A tali inconvenienti ha ovviato il decreto sopra citato permettendo, con favorevole sorpresa degli operatori del settore, l’adozione del metodo forfettario anche ai fini IRAP, aumentato dei costi relativi alle attività di lavoro (cioè delle somme per la remunerazione dei collaboratori).
L’intervento legislativo ha evitato proprio gli effetti indesiderati che avrebbero potuto minare l’esistenza stessa di alcune associazioni.
Tra le ulteriori modifiche alla disciplina dell’IRAP per il settore no profit, ricordiamo la modifica del criterio per la determinazione della base imponibile per le attività istituzionali (non commerciali). Si è passati dal criterio di cassa a quello di competenza permettendo, anche in questo caso, una semplificazione del regime in vigore.
Altro tema di grande interesse, già trattato sui numeri precedenti, è quello relativo alla individuazione dei requisiti la presenza dei quali comporta la perdita della qualifica di ente non commerciale.
Tale qualifica risulta spesso di vitale importanza per piccoli e medi enti sportivi. Il problema nasce dalla ovvia esigenza di evitare abusi e frodi ai danni del fisco.
Il legislatore ha proceduto ad una radicale riformulazione della nozione di ente non commerciale, statuendo che l’ente perda tale qualifica, qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta.
Sono stati inoltre individuati alcuni parametri ritenuti particolarmente significativi ai fini della perdita della qualifica.
1. prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale rispetto alle restanti attività;
2. prevalenza dei ricavi commerciali rispetto al valore normale delle attività istituzionali;
3. prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali;
4. prevalenza delle spese relative all’attività commerciale rispetto alle restanti spese.
Si tratta, in ogni modo, solo di indici di commercialità, che non comportano conseguenze automatiche. Saranno gli uffici in sede di accertamento a dover stabilire se l’ente ha mutato qualifica oppure no, basando il giudizio, pur mantenendo un’ampia sfera di discrezionalità, anche sulla presenza o meno di tali indici. La perplessità che ne scaturisce, anche volendo tralasciare alcune incertezze interpretative, è che ci si trovi forse in presenza di una eccessivamente ampia discrezionalità che, se da un lato potrebbe consentire un miglior adeguamento al caso concreto, dall’altro, potrebbe essere causa di disuguaglianze ed ingiustizie.
Il problema principale sorge tuttavia in relazione alla retroattività che dovrebbe caratterizzare tale mutamento, ossia la perdita della qualifica. Il legislatore ha, infatti, stabilito che il mutamento d’imposta opera a partire dal periodo d’imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni. In proposito l’articolo commenta un chiarimento ministeriale che obbliga l’ente ad operare, fin dall’inizio del periodo d’imposta una valutazione prospettica della propria attività ai fini della corretta qualificazione tributaria.
Viene a ragione notato come si crei, in tal modo, un costante ed inevitabile pericolo che incombe sugli enti non commerciali. Questi, infatti, dovrebbero, secondo il fisco, essere sempre in grado di prevedere e dichiarare un eventuale aumento di entrate “commerciali” superiore ai limiti di legge, a pena di sanzioni non indifferenti in caso di inottemperanza. Sennonché una simile previsione risulta tutt’altro che facile: come potrebbero, ad esempio, gli enti immaginare in anticipo il sopraggiungere di una grossa sponsorizzazione?
Altra interessante e positiva novità riguarda il regime tributario dettato per le raccolte di fondi, organizzate dalle associazioni sportive no profit (in realtà la novità legislativa abbraccia un campo più vasto ma questo è il settore di nostro interesse).
Si sottolinea come il legislatore abbia opportunamente previsto un regime di favore per le raccolte di fondi organizzate da enti non commerciali, stabilendo che tali somme siano esenti da qualsiasi forma di tassazione.
Per evitare abusi è stato necessario individuare alcune condizioni consistenti nella:
• occasionalità delle iniziative;
• concomitanza con celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione;
• modicità del valore dei beni ceduti.
Il tutto, ovviamente, accompagnati da necessari obblighi di documentazione.
Un’innovazione anche questa opportuna, che dimostra di comprendere le difficoltà economiche di numerose piccole associazioni anche sportive.
L’ultimo articolo della sezione dedicata al fisco, si occupa del nuovo regime forfettario che, in conseguenza della circolare ministeriale del 12 maggio 1998 n. 124/E, non prevede più neanche l’esercizio obbligatorio dell’opzione. L’opzione consiste in una scelta che il contribuente doveva comunicare formalmente al fisco, al fine di godere di un particolare regime per la determinazione della base imponibile. Tale regime consente, agli enti con certi requisiti, di semplificare la procedura per la determinazione del debito d’imposta, calcolando quest’ultima sulla base di alcuni coefficienti prestabiliti. Rimaneva, comunque, l’onere formale di comunicare preventivamente la scelta del regime opzionale (per approfondimenti vedi Sport Azienda 1997, n.3, pg.12).
Il nuovo art. 190bis del T.U. sulle imposte dirette, prevede che tutte le associazioni e società che hanno un reddito contenuto entro limiti prefissati (360 milioni per prestazioni di servizi ed un miliardo per le altre attività), possano godere del regime forfettario per la tassazione dei proventi derivanti da attività commerciali eventualmente svolte.
Inoltre, e qui sta la novità, non sarà necessario l’esercizio in forma espressa dell’opzione, essendo riconosciuta la rilevanza dei comportamenti concludenti degli stessi enti. Dunque un’ulteriore, positiva, semplificazione formale.
Un altro problema che ha recentemente riguardato anche le strutture sportive, è quello sorto in relazione all’applicazione della l. 1 del 1990. Tale legge, volta a reprimere ogni esercizio abusivo di attività di estetista, ha ordinato la cessazione immediata di quei centri che svolgono tale attività senza la necessaria autorizzazione. La legge ha anche elencato alcune apparecchiature utilizzate per svolgere l’attività, tra le quali le saune. Ciò ha comportato che alcuni comuni ordinassero, tra l’altro, la chiusura di tutte le saune esistenti anche presso i circoli sportivi. La soluzione della questione è, al momento, affidata ai TAR (Tribunale Amministrativo Regionale), ai quali gli enti sportivi colpiti da tali provvedimenti sono giustamente ricorsi. A noi non resta che la possibilità di fare qualche considerazione.
L’equivoco nasce da un’errata interpretazione della legge e potrebbe essere risolto sulla base di una più attenta lettura della stessa. Il legislatore, infatti, afferma che, per definire una attività come attività di estetista, oggetto della legge, è necessario che in tali centri si operi una manipolazione sul corpo umano. L’evidente assenza di tale requisito nel campo degli enti sportivi, dovrebbe comportare la non applicabilità della norma de quo , posto che si sarebbe al di fuori del campo di applicazione della disposizione.
In chiusura della sezione legale Sport Azienda si occupa inoltre di ricordare i criteri di distinzione tra associazioni riconosciute e non, individuando le principali norme che disciplinano l’esistenza delle une e delle altre, con particolare attenzione alle condizioni previste per l’accesso ai fondi dell’Istituto per il Credito Sportivo.
Gli ultimi articoli sono poi dedicati ad alcuni cenni di medicina dello sport (sport ed odontoiatria), all’ingresso dell’AIAX in borsa ed al totoscommesse. nelle ultime paginei nfine la solita ed utilissima agenda, promemoria di tutte le principali scadenze del settore e la altrettanto collaudata rubrica dedicata ai quesiti dei lettori.


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