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di David Castagnetta L'ora legale
Come i nostri lettori avranno notato abbiamo avuto il piacere di approfondire la
collaborazione con Sport Azienda, periodico che avevamo già indicato come ottima guida
non solo per gli operatori del settore degli enti sportivi ma anche per i professionisti
(avvocati e commercialisti). La novità consiste proprio nellavere allegato al
nostro giornale lultimo numero di Sport Azienda. Scopo delliniziativa è
divulgare un periodico che, non ci stanchiamo di ripeterlo, reputiamo di grande aiuto
nella gestione di unattività sportiva in forma societaria od associativa.
Anche stavolta sottolineiamo alcuni tra gli argomenti più interessanti trattati da Sport
Azienda.
I l numero allegato si sofferma sul miglioramento di alcuni aspetti fiscali, in
considerazione di recenti interventi governativi e legislativi.
Mi riferisco, in particolare, allemanazione del D. Lgs. del 10 aprile 1998 n. 137,
in materia di calcolo della base imponibile utilizzabile ai fini dellapplicazione
dellIRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive).
Il regime adottato nel 1997 prevedeva che tale base imponibile fosse calcolata con metodi
differenti a seconda che ci si riferisse ad attività commerciali o non commerciali.
Mentre nessun problema sorgeva per il computo delle attività non commerciali, per i
proventi da attività commerciali di enti non commerciali, il legislatore stabiliva invece
che si procedesse al calcolo secondo le stesse disposizioni previste per le società e le
imprese commerciali. Tale meccanismo appariva criticabile, infatti: il legislatore
non aveva tenuto in alcun conto il fatto che la maggioranza delle associazioni sportive
dilettantistiche adottava, per la determinazione del reddito imponibile (ai fini Irpeg ed
Ilor), il criterio forfettario
ne conseguiva che il nuovo criterio poteva
risultare svantaggioso annullando le agevolazioni concesse con la legge del
1991.
Le associazioni in discussione si sarebbero infatti non solo trovate a dovere determinare
la base imponibile ai fini IRAP non su base forfettaria, perdendo i vantaggi in termini
semplificativi di cui alla l. 398/91, ma avrebbero anche rischiato un ingiustificato
aggravio dimposta. Le associazioni sportive avrebbero così dovuto determinare la
base imponibile dellIRPEG in un modo e quella dellIRAP in un altro: un sistema
dunque, tuttaltro che semplice.
A tali inconvenienti ha ovviato il decreto sopra citato permettendo, con favorevole
sorpresa degli operatori del settore, ladozione del metodo forfettario anche ai fini
IRAP, aumentato dei costi relativi alle attività di lavoro (cioè delle somme per la
remunerazione dei collaboratori).
Lintervento legislativo ha evitato proprio gli effetti indesiderati che avrebbero
potuto minare lesistenza stessa di alcune associazioni.
Tra le ulteriori modifiche alla disciplina dellIRAP per il settore no profit,
ricordiamo la modifica del criterio per la determinazione della base imponibile per le
attività istituzionali (non commerciali). Si è passati dal criterio di cassa a quello di
competenza permettendo, anche in questo caso, una semplificazione del regime in vigore.
Altro tema di grande interesse, già trattato sui numeri precedenti, è quello relativo
alla individuazione dei requisiti la presenza dei quali comporta la perdita della
qualifica di ente non commerciale.
Tale qualifica risulta spesso di vitale importanza per piccoli e medi enti sportivi. Il
problema nasce dalla ovvia esigenza di evitare abusi e frodi ai danni del fisco.
Il legislatore ha proceduto ad una radicale riformulazione della nozione di ente non
commerciale, statuendo che lente perda tale qualifica, qualora eserciti
prevalentemente attività commerciale per un intero periodo dimposta.
Sono stati inoltre individuati alcuni parametri ritenuti particolarmente significativi ai
fini della perdita della qualifica.
1. prevalenza delle immobilizzazioni relative allattività commerciale rispetto alle
restanti attività;
2. prevalenza dei ricavi commerciali rispetto al valore normale delle attività
istituzionali;
3. prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate
istituzionali;
4. prevalenza delle spese relative allattività commerciale rispetto alle restanti
spese.
Si tratta, in ogni modo, solo di indici di commercialità, che non comportano conseguenze
automatiche. Saranno gli uffici in sede di accertamento a dover stabilire se lente
ha mutato qualifica oppure no, basando il giudizio, pur mantenendo unampia sfera di
discrezionalità, anche sulla presenza o meno di tali indici. La perplessità che ne
scaturisce, anche volendo tralasciare alcune incertezze interpretative, è che ci si trovi
forse in presenza di una eccessivamente ampia discrezionalità che, se da un lato potrebbe
consentire un miglior adeguamento al caso concreto, dallaltro, potrebbe essere causa
di disuguaglianze ed ingiustizie.
Il problema principale sorge tuttavia in relazione alla retroattività che dovrebbe
caratterizzare tale mutamento, ossia la perdita della qualifica. Il legislatore ha,
infatti, stabilito che il mutamento dimposta opera a partire dal periodo
dimposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni. In
proposito larticolo commenta un chiarimento ministeriale che obbliga lente ad
operare, fin dallinizio del periodo dimposta una valutazione prospettica della
propria attività ai fini della corretta qualificazione tributaria.
Viene a ragione notato come si crei, in tal modo, un costante ed inevitabile pericolo che
incombe sugli enti non commerciali. Questi, infatti, dovrebbero, secondo il fisco, essere
sempre in grado di prevedere e dichiarare un eventuale aumento di entrate
commerciali superiore ai limiti di legge, a pena di sanzioni non indifferenti
in caso di inottemperanza. Sennonché una simile previsione risulta tuttaltro che
facile: come potrebbero, ad esempio, gli enti immaginare in anticipo il sopraggiungere di
una grossa sponsorizzazione?
Altra interessante e positiva novità riguarda il regime tributario dettato per le
raccolte di fondi, organizzate dalle associazioni sportive no profit (in realtà la
novità legislativa abbraccia un campo più vasto ma questo è il settore di nostro
interesse).
Si sottolinea come il legislatore abbia opportunamente previsto un regime di favore per le
raccolte di fondi organizzate da enti non commerciali, stabilendo che tali somme siano
esenti da qualsiasi forma di tassazione.
Per evitare abusi è stato necessario individuare alcune condizioni consistenti nella:
occasionalità delle iniziative;
concomitanza con celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione;
modicità del valore dei beni ceduti.
Il tutto, ovviamente, accompagnati da necessari obblighi di documentazione.
Uninnovazione anche questa opportuna, che dimostra di comprendere le difficoltà
economiche di numerose piccole associazioni anche sportive.
Lultimo articolo della sezione dedicata al fisco, si occupa del nuovo regime
forfettario che, in conseguenza della circolare ministeriale del 12 maggio 1998 n. 124/E,
non prevede più neanche lesercizio obbligatorio dellopzione. Lopzione
consiste in una scelta che il contribuente doveva comunicare formalmente al fisco, al fine
di godere di un particolare regime per la determinazione della base imponibile. Tale
regime consente, agli enti con certi requisiti, di semplificare la procedura per la
determinazione del debito dimposta, calcolando questultima sulla base di
alcuni coefficienti prestabiliti. Rimaneva, comunque, lonere formale di comunicare
preventivamente la scelta del regime opzionale (per approfondimenti vedi Sport Azienda
1997, n.3, pg.12).
Il nuovo art. 190bis del T.U. sulle imposte dirette, prevede che tutte le associazioni e
società che hanno un reddito contenuto entro limiti prefissati (360 milioni per
prestazioni di servizi ed un miliardo per le altre attività), possano godere del regime
forfettario per la tassazione dei proventi derivanti da attività commerciali
eventualmente svolte.
Inoltre, e qui sta la novità, non sarà necessario lesercizio in forma espressa
dellopzione, essendo riconosciuta la rilevanza dei comportamenti concludenti degli
stessi enti. Dunque unulteriore, positiva, semplificazione formale.
Un altro problema che ha recentemente riguardato anche le strutture sportive, è quello
sorto in relazione allapplicazione della l. 1 del 1990. Tale legge, volta a
reprimere ogni esercizio abusivo di attività di estetista, ha ordinato la cessazione
immediata di quei centri che svolgono tale attività senza la necessaria autorizzazione.
La legge ha anche elencato alcune apparecchiature utilizzate per svolgere
lattività, tra le quali le saune. Ciò ha comportato che alcuni comuni ordinassero,
tra laltro, la chiusura di tutte le saune esistenti anche presso i circoli sportivi.
La soluzione della questione è, al momento, affidata ai TAR (Tribunale Amministrativo
Regionale), ai quali gli enti sportivi colpiti da tali provvedimenti sono giustamente
ricorsi. A noi non resta che la possibilità di fare qualche considerazione.
Lequivoco nasce da unerrata interpretazione della legge e potrebbe essere
risolto sulla base di una più attenta lettura della stessa. Il legislatore, infatti,
afferma che, per definire una attività come attività di estetista, oggetto della legge,
è necessario che in tali centri si operi una manipolazione sul corpo umano.
Levidente assenza di tale requisito nel campo degli enti sportivi, dovrebbe
comportare la non applicabilità della norma de quo , posto che si sarebbe al di fuori del
campo di applicazione della disposizione.
In chiusura della sezione legale Sport Azienda si occupa inoltre di ricordare i criteri di
distinzione tra associazioni riconosciute e non, individuando le principali norme che
disciplinano lesistenza delle une e delle altre, con particolare attenzione alle
condizioni previste per laccesso ai fondi dellIstituto per il Credito
Sportivo.
Gli ultimi articoli sono poi dedicati ad alcuni cenni di medicina dello sport (sport ed
odontoiatria), allingresso dellAIAX in borsa ed al totoscommesse. nelle ultime
paginei nfine la solita ed utilissima agenda, promemoria di tutte le principali scadenze
del settore e la altrettanto collaudata rubrica dedicata ai quesiti dei lettori.
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