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Albaria Magazine
Pubblicazione iscritta il 26/03/1983 al n.10 del Registro della Stampa presso il Tribunale di Palermo Direttore:
Vincenzo Baglione
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L'ORA LEGALE

L'ORA LEGALE
Continua la nostra collaborazione con il periodico Sport Azienda: indichiamo ai lettori alcuni degli argomenti che riteniamo di maggiore interesse, trattati sul n.4 di Luglio - Agosto del 1998.

di David Grasso Castagnetta

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• Somme deducibili ai fini irap: rimborso spese ed indennità di trasferta.
Il primo argomento trattato riguarda le somme deducibili dalla base imponibile ai fini IRAP. Si tratta di quelle somme che le società ed associazioni sportive possono detrarre al fine di ridurre il capitale soggetto a tassazione. In particolare sembra interessante il trattamento riservato ai rimborsi forfettari di spese ed alle indennità di trasferta corrisposte dalle associazioni sportive dilettantistiche. La necessità di fare chiarezza deriva dalla introduzione della Imposta Regionale sulle Attività Produttive. Questa, infatti, colpisce i redditi al lordo delle componenti di costo costituenti remunerazione delle attività di lavoro: per calcolare la base imponibile IRAP non sarà, dunque, possibile detrarre preventivamente le spese relative ai suddetti rimborsi. Ciò risulta sia dalla lettura della norma nella sua formulazione originaria, sia dagli ulteriori chiarimenti ad opera di norme successive. Ciò nonostante bisogna sottolineare che una parte delle somme concesse agli atleti dalle associazioni sportive dilettantistiche sarà comunque deducibile, con conseguente riduzione della base imponibile e, dunque, dell’imposta finale.
Lo stesso Ministero, infatti, chiarisce che è possibile detrarre dalle somme corrisposte le spese sostenute per vitto, alloggio e viaggi, ‘rimborsate analiticamente allo sportivo dilettante e deducibili ai fini IRAP per l’erogante’: ciò significa che le associazioni potranno ottenere la riduzione della base di imposta per un ammontare corrispondente alle spese effettivamente indicate in maniera specifica tra quelle corrisposte a titolo di rimborso agli atleti. Risulta evidente che per ottenere tale beneficio le associazioni sono sottoposte all’onere di indicare nei dettagli la destinazione delle somme corrisposte che fino ad oggi si usava indicare genericamente come ‘indennità di trasferta per il giorno’…; tale regime riguarda anche i rimborsi che non superino il tetto delle ‘90 mila lire o 150 mila lire al giorno, a secondo che la trasferta abbia luogo in italia o all’estero.’ (Circolare 141/E del 4 giugno 1998).

• Agevolazioni alle associazioni e perdita della qualifica di ente non commerciale.
Un altro articolo interessante riguarda le agevolazioni concesse alle società sportive che siano qualificate come enti non commerciali. Già Sport Azienda si era occupato nei numeri precedenti di indicare i criteri in base ai quali si attribuisce la qualifica di ente non commerciale e delle conseguenze della eventuale perdita di tale qualifica. Il problema sorge in quanto il Ministero ha ritenuto che la perdita della qualifica di ente non commerciale abbia effetti retroattivi, estremamente dannosi per gli stessi. Ricordiamo, infatti, che dalla perdita della qualifica di ente non commerciale intervenuta durante il periodo d’imposta, contrariamente alle previsioni della società stessa, deriverà l’applicazione non solo di parametri più severi per il calcolo delle imposte, ma anche l’applicazione di pesanti sanzioni per la errata preventiva indicazione fornita dall’ente.
Le perplessità su una simile soluzione interpretativa sorgono dalla considerazione che l’assenza di fine di lucro è cosa diversa dalla qualificazione di ente non commerciale: allora se è certamente indispensabile che l’ente, per godere delle agevolazioni in discussione possa essere qualificato come ente senza fine di lucro, non sembra necessario che lo stesso debba essere qualificato per tutto il periodo di imposta come ente non commerciale. Infatti, potrebbe darsi il caso di enti sportivi che prevedano basse quote associative e dunque basse entrate ‘istituzionali’ ed, invece, si reggano su sponsorizzazioni esterne. In tal caso simili associazioni rischierebbero di essere qualificate commerciali (per la prevalenza delle entrate da sponsorizzazione) e di perdere i benefici previsti, addirittura con effetti retroattivi. Nonostante dunque la legge fosse proprio rivolta ad agevolare la diffusione
dello sport e, dunque, la creazione di associazioni sportive che prevedano basse quote associative,tale finalità rischierebbe di essere vanificata dalla interpretazione descritta. Si spera, perciò, in una correzione dell’orientamento ministeriale che non demonizzi proprio quelle associazioni che usano strumenti moderni ed efficaci per la diffusione dello sport (faccio riferimento allo sfruttamento delle sponsorizzazioni a fini anche di propaganda sportiva).

• Le onlus: una qualifica molto ristretta.
Per quanto riguarda il chiarimento fornito dal Ministero al decreto legislativo n. 460 del 1997 sulla nuova figura delle onlus, basti ricordare che tale qualifica, e le agevolazioni che ne conseguono, spetta solo alle società ed associazioni sportive che perseguano un fine definito di solidarietà sociale: si tratta di quelle associazioni che circoscrivano la propria attività verso soggetti svantaggiati sotto l’aspetto fisico, psichico, economico e sociale. L’attività svolta potrà anche essere attività sportiva ma deve essere rivolta verso tali destinatari. A tale condizione per ottenere la qualifica di onlus se ne aggiungono altre relative alle attività accessorie ed alle finalità, che non devono, ovviamente, essere lucrative.

• Concessioni e locazioni di beni demaniali agevolate per le associazioni.
In materia di concessioni demaniali si commenta il regolamento emanato per l’attuazione del decreto legge del 1995, n. 415. In particolare, detto regolamento completa le disposizioni del decreto, indicando i soggetti che possono ottenere in locazione agevolata detti beni: si tratta, per quanto a noi interessa, di associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, affiliate a federazioni sportive nazionali od agli enti di promozione sportiva. È, inoltre, necessario l’effettivo svolgimento dell’attivtà sportiva. Per tali motivi si richiede che nell’atto di concessione o locazione dovrà essere espressamente indicato lo specifico fine al quale l’immobile è destinato. La durata della locazione va da un minimo di sei ad un massimo di dodici anni ed è rinnovabile alla scadenza. Si ricorda che al termine della locazione tutte le eventuali addizioni o migliorie apportate al bene vengono acquisite dallo Stato senza alcun rimborso. Inoltre si decade dal diritto alla concessione nel caso di inosservanza di uno qualsiasi degli obllighi imposti, col conseguente pagamento anche di cospicue penali. Sport Azienda pubblica anche interessanti fac-simili delle domande da presentare per ottenere concessioni e locazioni di beni demaniali ed utili schemi su obblighi e poteri del concessionario.

• La ‘clausola di arbitrato’.
Per quanto riguarda la c.d. clausola di arbitrato si tratta di una clausola di solito inserita tra le condizioni alle quali sottostanno i tesserati di ogni federazione sportiva, in virtù della quale le controversie inerenti all’attività sportiva stessa, vengono devolute ad organi arbitrali. Si intende con ciò che esiste un sistema di giustizia parallelo al sistema ordinario ma interno alle federazioni sportive. Tale sistema è stato creato al fine di risolvere in modo rapido ed efficace le controversie del settore, affidandole a soggetti dotati di particolare competenza. La base per ammettere tale potere interno alle federazioni è posta dall’art. 14 della legge 91 del 1981: questo prevede ‘l’organizzazione tecnica e l’autonomia gestionale delle federazioni sportive italiane.’ Sulla base di tali affermazioni quasi tutte le federazioni prevedono che le controversie sorte al loro interno siano devolute ad organi arbitrali, escludendo la facoltà di ricorrere al giudice ordinario, se non dietro autorizzazione da parte degli organi della stessa federazione. Si tratta di una limitata attenuazione del diritto del cittadino di ricorrere agli organi giurisdizionali statali: si può parlare di attenuazione, in quanto il soggetto potrà comunque ricorrere alla giustizia ordinaria ma, in tal caso, potrà incorrere in sanzioni federali, per il mancato rispetto della clausola, che possono arrivare alla radiazione.
Le controversie devolute alla giustizia interna sono non solo quelle direttamente connesse all’attività sportiva, ma anche quelle ad essa comunque relative.
L’unico limite alla possibilità di ricorrere all’arbitrato riguarda la natura dei diritti oggetto della controversia: si deve trattare dei c.d. diritti disponibili, con l’esclusione di tutte quelle questioni relative allo status personale o di quelle controversie che non possano costituire oggetto di una transazione, in base alle norme di legge in materia. Inoltre, la legge prevede che il sistema interno di giustizia sportiva debba garantire ai tesserati tutti i principali diritti che caratterizzano il sistema giudiziario statale.
Anche nei contratti di lavoro stipulati con la società sportiva è ammissibile l’inserimento di una clausola, secondo la quale tutte le controversie insorte fra l’associazione sportiva e gli atleti verranno risolte da un collegio arbitrale.

• Doping: proposte e perplessità.
Si tratta di un argomento di attualità, definito come un ‘dilagante fenomeno’ anche nello sport dilettantistico. Vengono riportate le recenti proposte di inserimento di specifiche norme anche nel codice penale, al fine di accrescere gli strumenti di tutela contro tale problema. Una recente proposta di legge introduce una nozione molto ampia di doping, considerando tale “la somministrazione all’atleta professionista, dilettante o amatoriale e l’uso da parte di questi di qualunque sostanza farmacologicamente attiva, comprese quelle di natura endocrinologica ed ematologica, nonché qualsiasi pratica inerente alle predette sostanze non giustificata da documentazioni patologiche ed effettuata con l’intento di migliorare le prestazioni agonistiche o di modificare le condizioni biologiche dell’organismo, ovvero di modificare i risultati di controlli sull’uso delle suddette sostanze.”
Si vorrebbe, inoltre, l’introduzione di un reato di doping volto a punire ‘chiunque produce, introduce nel territorio dello Stato, detiene o trasporta ai fini della distribuzione, o distribuisce sostanze contenute negli elenchi “non essendo in possesso di una specifica autorizzazione.”
Si prevede anche un aggiornamento annuale dell’elenco delle sostanze dopanti (aggiornamento che in Francia avviene ogni sei mesi).
Bisogna tuttavia ricordare che nel nostro ordinamento già esiste un reato di frode in competizioni sportive, che punisce chiunque alteri il risultato di una competizione con atti fraudolenti. L’uso della sostanza dopante viene, dunque, previsto dalla legge attuale, ma, giustamente, solo se diretto all’alterazione del risultato della gara. Viene esclusa la punibilità penale se l’uso è diretto ad altro scopo (ad es. uso per fini personali), salve sempre eventuali sanzioni interne degli organi sportivi. Sulle proposte descritte si potrebbe sollevare qualche dubbio relativo alla opportunità di introdurre altre norme penali per intervenire in un settore nel quale gli interventi più significativi si ritiene possano provenire non dal giudice penale, ma dagli organismi interni.
Si ricorda, infatti, che in materia di doping un ruolo fondamentale è svolto dagli organismi di giustizia federali: si tratta di un sistema molto rapido ed efficace, il cui presupposto è la correttezza e trasparenza nel funzionamento degli stessi e prima ancora degli organismi deputati allo svolgimento delle indagini e delle analisi cui sono sottoposti gli atleti. I primi inteventi dovrebbero riguardare, dunque, proprio l’assetto interno delle federazioni sportive.