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Pubblicazione iscritta il 26/03/1983 al n.10 del Registro della Stampa presso il Tribunale
di Palermo Direttore:
Vincenzo Baglione
Tutti i diritti sono riservati
E-mail: albaria@tin.it
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L'ORA LEGALE L'ORA LEGALE
Continua la nostra collaborazione con il periodico Sport Azienda: indichiamo ai
lettori alcuni degli argomenti che riteniamo di maggiore interesse, trattati sul n.4 di
Luglio - Agosto del 1998.
di David Grasso Castagnetta
Somme deducibili ai fini irap: rimborso spese ed
indennità di trasferta.
Il primo argomento trattato riguarda le somme deducibili dalla base imponibile ai
fini IRAP. Si tratta di quelle somme che le società ed associazioni sportive possono
detrarre al fine di ridurre il capitale soggetto a tassazione. In particolare sembra
interessante il trattamento riservato ai rimborsi forfettari di spese ed alle indennità
di trasferta corrisposte dalle associazioni sportive dilettantistiche. La necessità di
fare chiarezza deriva dalla introduzione della Imposta Regionale sulle Attività
Produttive. Questa, infatti, colpisce i redditi al lordo delle componenti di costo
costituenti remunerazione delle attività di lavoro: per calcolare la base imponibile IRAP
non sarà, dunque, possibile detrarre preventivamente le spese relative ai suddetti
rimborsi. Ciò risulta sia dalla lettura della norma nella sua formulazione originaria,
sia dagli ulteriori chiarimenti ad opera di norme successive. Ciò nonostante bisogna
sottolineare che una parte delle somme concesse agli atleti dalle associazioni sportive
dilettantistiche sarà comunque deducibile, con conseguente riduzione della base
imponibile e, dunque, dellimposta finale.
Lo stesso Ministero, infatti, chiarisce che è possibile detrarre dalle somme corrisposte
le spese sostenute per vitto, alloggio e viaggi, rimborsate analiticamente allo
sportivo dilettante e deducibili ai fini IRAP per lerogante: ciò significa
che le associazioni potranno ottenere la riduzione della base di imposta per un ammontare
corrispondente alle spese effettivamente indicate in maniera specifica tra quelle
corrisposte a titolo di rimborso agli atleti. Risulta evidente che per ottenere tale
beneficio le associazioni sono sottoposte allonere di indicare nei dettagli la
destinazione delle somme corrisposte che fino ad oggi si usava indicare genericamente come
indennità di trasferta per il giorno
; tale regime riguarda anche i
rimborsi che non superino il tetto delle 90 mila lire o 150 mila lire al giorno, a
secondo che la trasferta abbia luogo in italia o allestero. (Circolare 141/E
del 4 giugno 1998).
Agevolazioni alle associazioni e perdita della qualifica di ente non commerciale.
Un altro articolo interessante riguarda le agevolazioni concesse alle società sportive
che siano qualificate come enti non commerciali. Già Sport Azienda si era occupato nei
numeri precedenti di indicare i criteri in base ai quali si attribuisce la qualifica di
ente non commerciale e delle conseguenze della eventuale perdita di tale qualifica. Il
problema sorge in quanto il Ministero ha ritenuto che la perdita della qualifica di ente
non commerciale abbia effetti retroattivi, estremamente dannosi per gli stessi.
Ricordiamo, infatti, che dalla perdita della qualifica di ente non commerciale intervenuta
durante il periodo dimposta, contrariamente alle previsioni della società stessa,
deriverà lapplicazione non solo di parametri più severi per il calcolo delle
imposte, ma anche lapplicazione di pesanti sanzioni per la errata preventiva
indicazione fornita dallente.
Le perplessità su una simile soluzione interpretativa sorgono dalla considerazione che
lassenza di fine di lucro è cosa diversa dalla qualificazione di ente non
commerciale: allora se è certamente indispensabile che lente, per godere delle
agevolazioni in discussione possa essere qualificato come ente senza fine di lucro, non
sembra necessario che lo stesso debba essere qualificato per tutto il periodo di imposta
come ente non commerciale. Infatti, potrebbe darsi il caso di enti sportivi che prevedano
basse quote associative e dunque basse entrate istituzionali ed, invece, si
reggano su sponsorizzazioni esterne. In tal caso simili associazioni rischierebbero di
essere qualificate commerciali (per la prevalenza delle entrate da sponsorizzazione) e di
perdere i benefici previsti, addirittura con effetti retroattivi. Nonostante dunque la
legge fosse proprio rivolta ad agevolare la diffusione
dello sport e, dunque, la creazione di associazioni sportive che prevedano basse quote
associative,tale finalità rischierebbe di essere vanificata dalla interpretazione
descritta. Si spera, perciò, in una correzione dellorientamento ministeriale che
non demonizzi proprio quelle associazioni che usano strumenti moderni ed efficaci per la
diffusione dello sport (faccio riferimento allo sfruttamento delle sponsorizzazioni a fini
anche di propaganda sportiva).
Le onlus: una qualifica molto ristretta.
Per quanto riguarda il chiarimento fornito dal Ministero al decreto legislativo n. 460 del
1997 sulla nuova figura delle onlus, basti ricordare che tale qualifica, e le agevolazioni
che ne conseguono, spetta solo alle società ed associazioni sportive che perseguano un
fine definito di solidarietà sociale: si tratta di quelle associazioni che circoscrivano
la propria attività verso soggetti svantaggiati sotto laspetto fisico, psichico,
economico e sociale. Lattività svolta potrà anche essere attività sportiva ma
deve essere rivolta verso tali destinatari. A tale condizione per ottenere la qualifica di
onlus se ne aggiungono altre relative alle attività accessorie ed alle finalità, che non
devono, ovviamente, essere lucrative.
Concessioni e locazioni di beni demaniali agevolate per le associazioni.
In materia di concessioni demaniali si commenta il regolamento emanato per
lattuazione del decreto legge del 1995, n. 415. In particolare, detto regolamento
completa le disposizioni del decreto, indicando i soggetti che possono ottenere in
locazione agevolata detti beni: si tratta, per quanto a noi interessa, di associazioni
sportive dilettantistiche senza fini di lucro, affiliate a federazioni sportive nazionali
od agli enti di promozione sportiva. È, inoltre, necessario leffettivo svolgimento
dellattivtà sportiva. Per tali motivi si richiede che nellatto di concessione
o locazione dovrà essere espressamente indicato lo specifico fine al quale
limmobile è destinato. La durata della locazione va da un minimo di sei ad un
massimo di dodici anni ed è rinnovabile alla scadenza. Si ricorda che al termine della
locazione tutte le eventuali addizioni o migliorie apportate al bene vengono acquisite
dallo Stato senza alcun rimborso. Inoltre si decade dal diritto alla concessione nel caso
di inosservanza di uno qualsiasi degli obllighi imposti, col conseguente pagamento anche
di cospicue penali. Sport Azienda pubblica anche interessanti fac-simili delle domande da
presentare per ottenere concessioni e locazioni di beni demaniali ed utili schemi su
obblighi e poteri del concessionario.
La clausola di arbitrato.
Per quanto riguarda la c.d. clausola di arbitrato si tratta di una clausola di solito
inserita tra le condizioni alle quali sottostanno i tesserati di ogni federazione
sportiva, in virtù della quale le controversie inerenti allattività sportiva
stessa, vengono devolute ad organi arbitrali. Si intende con ciò che esiste un sistema di
giustizia parallelo al sistema ordinario ma interno alle federazioni sportive. Tale
sistema è stato creato al fine di risolvere in modo rapido ed efficace le controversie
del settore, affidandole a soggetti dotati di particolare competenza. La base per
ammettere tale potere interno alle federazioni è posta dallart. 14 della legge 91
del 1981: questo prevede lorganizzazione tecnica e lautonomia gestionale
delle federazioni sportive italiane. Sulla base di tali affermazioni quasi tutte le
federazioni prevedono che le controversie sorte al loro interno siano devolute ad organi
arbitrali, escludendo la facoltà di ricorrere al giudice ordinario, se non dietro
autorizzazione da parte degli organi della stessa federazione. Si tratta di una limitata
attenuazione del diritto del cittadino di ricorrere agli organi giurisdizionali statali:
si può parlare di attenuazione, in quanto il soggetto potrà comunque ricorrere alla
giustizia ordinaria ma, in tal caso, potrà incorrere in sanzioni federali, per il mancato
rispetto della clausola, che possono arrivare alla radiazione.
Le controversie devolute alla giustizia interna sono non solo quelle direttamente connesse
allattività sportiva, ma anche quelle ad essa comunque relative.
Lunico limite alla possibilità di ricorrere allarbitrato riguarda la natura
dei diritti oggetto della controversia: si deve trattare dei c.d. diritti disponibili, con
lesclusione di tutte quelle questioni relative allo status personale o di quelle
controversie che non possano costituire oggetto di una transazione, in base alle norme di
legge in materia. Inoltre, la legge prevede che il sistema interno di giustizia sportiva
debba garantire ai tesserati tutti i principali diritti che caratterizzano il sistema
giudiziario statale.
Anche nei contratti di lavoro stipulati con la società sportiva è ammissibile
linserimento di una clausola, secondo la quale tutte le controversie insorte fra
lassociazione sportiva e gli atleti verranno risolte da un collegio arbitrale.
Doping: proposte e perplessità.
Si tratta di un argomento di attualità, definito come un dilagante fenomeno
anche nello sport dilettantistico. Vengono riportate le recenti proposte di inserimento di
specifiche norme anche nel codice penale, al fine di accrescere gli strumenti di tutela
contro tale problema. Una recente proposta di legge introduce una nozione molto ampia di
doping, considerando tale la somministrazione allatleta professionista,
dilettante o amatoriale e luso da parte di questi di qualunque sostanza
farmacologicamente attiva, comprese quelle di natura endocrinologica ed ematologica,
nonché qualsiasi pratica inerente alle predette sostanze non giustificata da
documentazioni patologiche ed effettuata con lintento di migliorare le prestazioni
agonistiche o di modificare le condizioni biologiche dellorganismo, ovvero di
modificare i risultati di controlli sulluso delle suddette sostanze.
Si vorrebbe, inoltre, lintroduzione di un reato di doping volto a punire
chiunque produce, introduce nel territorio dello Stato, detiene o trasporta ai fini
della distribuzione, o distribuisce sostanze contenute negli elenchi non essendo in
possesso di una specifica autorizzazione.
Si prevede anche un aggiornamento annuale dellelenco delle sostanze dopanti
(aggiornamento che in Francia avviene ogni sei mesi).
Bisogna tuttavia ricordare che nel nostro ordinamento già esiste un reato di frode in
competizioni sportive, che punisce chiunque alteri il risultato di una competizione con
atti fraudolenti. Luso della sostanza dopante viene, dunque, previsto dalla legge
attuale, ma, giustamente, solo se diretto allalterazione del risultato della gara.
Viene esclusa la punibilità penale se luso è diretto ad altro scopo (ad es. uso
per fini personali), salve sempre eventuali sanzioni interne degli organi sportivi. Sulle
proposte descritte si potrebbe sollevare qualche dubbio relativo alla opportunità di
introdurre altre norme penali per intervenire in un settore nel quale gli interventi più
significativi si ritiene possano provenire non dal giudice penale, ma dagli organismi
interni.
Si ricorda, infatti, che in materia di doping un ruolo fondamentale è svolto dagli
organismi di giustizia federali: si tratta di un sistema molto rapido ed efficace, il cui
presupposto è la correttezza e trasparenza nel funzionamento degli stessi e prima ancora
degli organismi deputati allo svolgimento delle indagini e delle analisi cui sono
sottoposti gli atleti. I primi inteventi dovrebbero riguardare, dunque, proprio
lassetto interno delle federazioni sportive. |
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